| Ordine degli psicologi |
In questa pagina potrete trovare la richiesta di autovalutazione di questo sito inoltrata all'Ordine degli Psicologi del Lazio; il Codice Deontologico degli Psicologi e il Codice di Condotta di un sito internet.Check list di autocertificazione dei siti internet 1 INDIRIZZO WEB DEL SITO: www.radicichesostengono.it NOME, COGNOME ED EVENTUALE TITOLO PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE:(nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente) Angela Lo Conte, psicologa. ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO: N 14990 DATA 13/06/2007 NATURA DEI SERVIZI OFFERTI SUL WEB (barrare i servizi offerti): □ Attività di informazione scientifica e professionale □ Attività di informazione e/o pubblicità su servizi offerti in sede □ Attività di informazione e/o pubblicità su eventi riguardanti la professione (seminari, convegni,…) □ Orientamento universitario e/o professionale (guida e assistenza su percorsi, testi, esami,…) □ Segnalazione o recensione libri/ Bibliografie ragionate □ Dibattito scientifico‐culturale □ Attività di formazione □ Attività di psicoeducazione □ Attività di raccolta dati a fini di ricerca □ Offerta di spazi per inserimento elenco di professionisti □ Valutazione diagnostica e attitudinale, relativamente all’area della psicologia del lavoro e dello sport (solo successivamente a un primo contatto diretto, da intendersi di persona, con l’utente) □ Altro (specificare)……………………………………………………… □ Altro (specificare)……………………………………………………… □ Altro (specificare)……………………………………………………… 2 MODALITA’ OPERATIVE DI EROGAZIONI DEI SERVIZI OFFERTI (barrare le modalità utilizzate): □ Posta elettronica riservata □ Rubrica di corrispondenza on line □ Forum on line □ Mailing list □ Newsletter □ News □ Consultazione testi, documenti, articoli □ Area riservata □ Altro (specificare)……………………………………………………… □ Altro (specificare)……………………………………………………… □ Altro (specificare)……………………………………………………… 3 Io sottoscritta dott.ssa Angela Lo Conte Area delle attività 1) Consapevole di quanto disposto dall’articolo 1 del Codice di Condotta relativo all’utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell’attività professionale degli psicologi (approvato con deliberazione n. 130 del 21/04/2004 e successivamente modificato con deliberazione n. 75 del 02/03/2007): dichiaro 1 a) di non utilizzare, nella mia attività professionale di psicologo, tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per attività di psicodiagnosi 1 b) di non utilizzare, nella mia attività professionale di psicologo, tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per attività di psicoterapia 1 c) di non utilizzare, nella mia attività professionale di psicologo, tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per attività di consulenza clinica 1 d) di non fornire, nel contatto con gli utenti, indicazioni su trattamenti da effettuare 1 e) di non esprimere, nel contatto con gli utenti, giudizi sull’appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi 1 f) di non manifestare, nel contatto con gli utenti, commenti, suggerimenti o valutazioni in relazione a casi specifici Area della privacy e della sicurezza 2) Consapevole di quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del suddetto Codice di Condotta dichiaro 2 a) di acquisire, nel caso di utilizzo di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, il consenso informato da parte del cliente/committente al detto uso 2 b) di utilizzare, nella mia attività supportata da strumenti elettronici, sistemi adeguati e in linea con la normativa vigente relativamente al trattamento dei dati dei clienti/committenti acquisiti 2 c) di utilizzare, nella mia attività supportata da strumenti elettronici, sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività 2 d) di accertare, con l’utilizzo di sistemi specifici, l’identità dei clienti e dei committenti, con particolare riferimento all’età anagrafica, al genere e al titolo di studio 2 e) di rendere immediatamente visibile, all’interno del sito web, il nome e la qualifica del responsabile del sito 2 f) di rendere immediatamente visibile, all’interno del sito web, il nome e la qualifica (breve curriculum professionale) dei professionisti e dei collaboratori 2 g) di rendere consultabile, all’interno del sito, il testo del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (anche attraverso link) Area della professionalità e del decoro 3. Consapevole di quanto disposto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e in modo particolare dagli artt. 5, 7 e 38: dichiaro 3 a) di valutare attentamente la correttezza scientifica e professionale dei contenuti presenti sul sito 3 b) di aggiornarne periodicamente la veridicità e l’attendibilità 3 c) di sostenere, anche a livello grafico e formale del sito, una immagine professionale ispirata al decoro e alla sobrietà Area della pubblicità 4. Consapevole di quanto disposto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, e in modo particolare dagli artt. 22 e 40: dichiaro 4 a) di attenermi, nella pubblicità diretta e indiretta presente sul sito, a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine professionale 4 b) di scegliere con particolare accuratezza e conformemente ai detti articoli del Codice Deontologico, i link ad altri siti accessibili dal mio sito
Le dichiarazioni contenute nel presente documento sono rese sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dalle Legge 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate Firma Angela Lo Conte
Codice deontologico degli Psicologi Italiani Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009 Capo I - Principi generali Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Articolo 4 Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso. Articolo 5 Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. Articolo 6 Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Articolo 7 Articolo 8 Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive. Articolo 9 Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso. Articolo 13 Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. Articolo 14 È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati. Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza Articolo 22 Articolo 23 In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. Articolo 24 Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Articolo 25 Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. Articolo 26 Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia. Articolo 27 Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. Articolo 28 Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale. Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Capo III - Rapporti con i colleghi Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 Articolo 37 Articolo 38 Capo IV - Rapporti con la società Articolo 39 Articolo 40 In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica. Capo V - Norme di attuazione Articolo 41 Articolo 42
Codice di CondottaRelativo all'utilizzo di tecnologie per la comunicazione a distanza nell’attività Professionale degli Psicologi Art. 1 Limiti nell'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza 1. L'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza è consentito agli psicologi limitatamente allo svolgimento di attività di informazione scientifica e professionale, di attività di formazione e di psico-educazione e di attività di raccolta dati a fini di ricerca. 2. Il processo di valutazione diagnostica ed attitudinale, relativo all'area della psicologia del lavoro e dello sport, sia basato sulla semplice osservazione, sia basato sull'uso di materiali psicodiagnostici e psicometrici, può essere occasionalmente condotto, con l'ausilio delle dette tecnologie per la comunicazione a distanza e con particolare attenzione alla tutela dei dati così acquisiti. Tali interventi saranno limitati alle successive fasi di sviluppo del rapporto professionale e, quindi, ai clienti e ai committenti con i quali gli psicologi abbiano di persona preventivamente stabilito rapporti diretti, non mediati quindi dalle tecnologie sopra menzionate. 3. In ogni caso, ed in particolare con l'utilizzo di internet, è vietato: a) svolgere attività di diagnosi, per la quale l'incontro di persona con il cliente/paziente è sempre condizione imprescindibile; b) fornire indicazioni su trattamenti da effettuare; c) esprimere giudizi sull'appropriatezza degli interventi e/o delle diagnosi effettuati da colleghi; d) manifestare qualsiasi tipo di commento, suggerimento o valutazione in relazione a casi specifici. 4. Le attività di abilitazione-riabilitazione e sostegno di cui all'art. 1 L. 18.2.1989 n.56, le attività a ciò affini indicate dalla L. n. 170 del 2003, riguardante le competenze degli iscritti alla sezione B dell'Albo e le attività di psicoterapia di cui all'art. 3 L. 56/89, non possono essere svolte con la mediazione di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per l'impossibilità di mantenere di persona il contatto con i clienti/pazienti. In tal caso ciò è consentito alle seguenti condizioni: a) il rapporto con il cliente/paziente sia già stato stabilito in precedenza di persona e senza l'utilizzo delle tecnologie sopra menzionate; b) per fasi chiaramente determinate e circoscritte nel tempo; c) senza corresponsione di compenso, poiché il rapporto mediato dalle tecnologie per la comunicazione a distanza, non può configurarsi come una delle attività indicate nella prima parte di questo comma. Art.2 Consenso informato 1. In tutti i casi previsti dall'art. 1 gli psicologi sono tenuti ad acquisire dai clienti e dai committenti il consenso informato per l'uso di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza. 2. Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per i servizi a distanza qualunque tipologia di supporto o tecnologia sia utilizzata. Art. 3 Sicurezza delle comunicazioni, tutela della riservatezza e responsabilità del professionista 1. In tutti i casi, indicati nell'art. 1, nei quali gli psicologi si servano di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza per le proprie attività scientifiche e professionali, sarà loro cura e ricadrà sotto la loro responsabilità l'utilizzo di sistemi hardware e/o software adeguati e aggiornati per la protezione delle comunicazioni e delle operazioni finanziarie connesse a tali attività. 2. È fatto obbligo agli psicologi di fornire ai clienti e ai committenti, quando non sia possibile l'identificazione diretta, la certificazione della propria identità con l'uso di sistemi legalmente riconosciuti, come ad esempio la firma digitale. Và, altresì, comunicato il numero di iscrizione all'Ordine degli Psicologi del Lazio. 3. Gli psicologi possono farsi ospitare, a qualsiasi titolo, esclusivamente su siti web nei quali risulti facilmente identificabile il nome e il recapito del responsabile del sito. 4. Nei siti in cui, da parte di iscritti all'Ordine Regionale, siano offerti servizi inerenti la psicologia e/o siano pubblicati messaggi promozionali delle singole attività professionali in ambito psicologico, devono essere facilmente rintracciabili il Codice Deontologico degli Psicologi italiani e il presente Codice di Condotta dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. 5. Gli psicologi che per le loro attività scientifiche e professionali utilizzino le dette tecnologie, hanno la responsabilità diretta dell'accertamento, con l'utilizzo dei medesimi sistemi, dell'identità dei clienti e dei committenti, con particolare riferimento all'età anagrafica, al genere e al titolo di studio. In tale fase è opportuna la specificazione dell'importanza di una corretta risposta. Non sono consentiti, in nessun caso, gli accessi anonimi a servizi professionali. Una particolare attenzione deve essere prestata all'autenticità del consenso e alla identificazione di coloro i quali richiedono l'accesso al servizio nella qualità di esercenti la potestà genitoriale o la tutela. Art. 4 Sanzionabilità dell'inosservanza del presente atto 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta sarà valutata ai sensi: a) del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani ed in particolare delle norme riportate negli artt. 5 (comma 1), 17 (comma 1) e 24 (comma 1); b) del Codice sulla Privacy, in vigore dal 1 gennaio 2004; c) della normativa dettata per la regolamentazione della pubblicità in ambito sanitario. 2. Qualora l'inosservanza disposta dal I comma sia rilevante ai sensi dell'art. 10 D.L. 9 aprile 2003 n. 70 (Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettrico, nel mercato interno), l'Ordine Regionale provvederà a darne segnalazione all'Autorità amministrativa competente, indicata nell'art. 21 dell'indicato D.L. . 3. Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolato, gli psicologi sono tenuti al rispetto dell'Atto di Indirizzo in materia di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione a distanza, adottato dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e che con il presente atto viene recepito, ad esclusione delle norme in contrasto con le disposizioni di questo Codice di Condotta. Articolo 5 Rapporti con l'Ordine degli Psicologi del Lazio 1. Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie attività scientifiche e professionali, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi confermato al presente Codice. 2. La comunicazione resa dall'iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e reperibile sul sito dell'Ente, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) indirizzo web del detto sito; b) nome, cognome ed eventuale titolo professionale del responsabile; c) sistemi hardware e/o software di protezione delle comunicazioni, utilizzati dal sito stesso; d) natura dei servizi e delle attività prestati, nonché delle modalità operative di erogazione. 3. Nel caso di siti multidisciplinari deve essere indicato lo psicologo referente. 4. L'Ordine terrà un registro aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche. 5. Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti del sito, lo psicologo è tenuto a darne comunicazione all'Ordine. 6. Nel sito lo psicologo potrà rendere visibile, per esteso, la comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla conformità del sito internet al presente Codice di Condotta. 7. L'Ordine potrà disporre controlli per verificare il rispetto del presente Codice di Condotta. Articolo 6 Pubblicazione 1. Il presente Codice sarà pubblicato sul primo utile Notiziario dell'Ordine degli psicologi del Lazio, oltre che sul sito internet dello stesso Ordine ed entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2004.
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